Art. 27 · Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio
Convenzione

Art. 27

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Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio

In vigore dal 12 set 1974
Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio 1. Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato d'invio: a) i funzionari consolari sono liberi di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato di invio sono del pari liberi di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro; b) le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio, ed in ogni caso entro settantadue ore, la sede consolare dello Stato d'invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di tale Stato viene arrestato, o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della propria libertà personale. Ogni comunicazione indirizzata alla sede consolare della persona arrestata o sottoposta ad ogni altra forma di limitazione della propria libertà personale deve del pari essere trasmessa senza indugio, ed in ogni caso entro le 72 ore, dalle dette autorità. Queste ultime devono informare senza indugio l'interessato dei propri diritti ai sensi del presente sottoparagrafo; c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato di invio che viene arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della propria libertà personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui o di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio; d) quando il cittadino sconta, dopo la condanna, una pena restrittiva della libertà o viene sottoposto ad una misura limitativa della propria libertà, i funzionari consolari hanno il diritto di visitarlo. Ogni visita di tale genere deve permettere ai funzionari consolari di intrattenersi con il prigioniero. 2. I diritti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo non possono essere esercitati che nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia, che le dette leggi e regolamenti non devono rendere inoperanti tali diritti.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-27