Convenzione
Art. 23
23 / 45Esenzione fiscale dei locali consolari
In vigore dal 12 set 1974
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari e la residenza del capo della sede consolare di cui lo Stato d'invio od ogni persona che agisca per conto di tale Stato è proprietario, sono esenti da imposte e tasse di ogni natura, nazionali, regionali, provinciali o comunali, semprechè non si tratti di tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi.
2. L'esenzione fiscale prevista dal paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con la persona che agisce per conto dello Stato di invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-23