Art. 19 · Facilitazioni accordate alle attività della sede consolare
Convenzione

Art. 19

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Facilitazioni accordate alle attività della sede consolare

In vigore dal 12 set 1974
Facilitazioni accordate alle attività della sede consolare Lo Stato di residenza accorda tutte le facilitazioni per l'adempimento delle funzioni della sede consolare.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-19