Art. 13 · Funzioni in materia di stato civile
Convenzione

Art. 13

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Funzioni in materia di stato civile

In vigore dal 12 set 1974
Funzioni in materia di stato civile 1. I funzionari consolari possono redigere, registrare e trascrivere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari possono celebrare matrimoni quando entrambi gli sposi sono cittadini dello Stato d'invio. Essi ne informeranno immediatamente le autorità competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni che precedono non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto riguarda le dichiarazioni di nascita, di matrimonio o di decesso.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-13