Convenzione
Art. 1
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In vigore dal 12 set 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella convenzione.
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE
Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio di Presidenza della Repubblica popolare ungherese,
Spinti dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Ungheria e l'Italia e di contribuire così allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana, il Senatore Dionigi Coppo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;
il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese, il Signor Bela Szilagyi, Vice-Ministro degli affari esteri;
i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Definizioni
Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti si intendono nel senso sottoindicato:
a) l'espressione "Stato di invio" designa l'Alta Parte contraente che nomina il capo della sede consolare;
b) l'espressione "stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel territorio della quale il capo della sede consolare esercita le proprie funzioni;
c) l'espressione "sede consolare" designa ogni consolato generale, consolato o vice-consolato;
d) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad una sede consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
e) l'espressione "capo di sede consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualità;
f) l'espressione "funzionario consolare" indica ogni persona, ivi compreso il capo della sede consolare, incaricata in tale qualità dell'esercizio di funzioni consolari;
g) l'espressione "impiegato consolare" indica ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di una sede consolare;
h) l'espressione "membro del personale di servizio" indica ogni persona destinata al servizio domestico di una sede consolare;
i) l'espressione "membri di sede consolare" indica i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
j) l'espressione "membri del personale consolare" indica i funzionari consolari diversi dal capo della sede consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
k) l'espressione "membro del personale privato" indica una persona destinata esclusivamente al servizio privato di un membro della sede consolare;
l) l'espressione "locali consolari" indica gli edifici o le parti di edifici e il terreno attiguo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini della sede consolare;
m) l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri della sede consolare, nonché il materiale del cifrario, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli e a conservarli;
n) il termine "cittadino" comprende altresì ogni ente morale e altri organismi costituiti sul territorio di una o dell'altra Alta Parte contraente in conformità della propria legislazione;
o) l'espressione "membro di famiglia" indica i congiunti del funzionario o dell'impiegato consolare che convivono con essi; tali devono essere considerati il marito o la moglie, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottivi ed i figli adottivi del funzionario o dell'impiegato e del proprio coniuge, nonché i fratelli e le sorelle di entrambi. Tuttavia, in casi particolari, possono essere considerati membri di famiglia le persone dichiarate tali dallo Stato d'invio ed accettate tali dallo Stato di residenza.
Storico versioni
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