Art. 8
ConvenzioneParte II

Art. 8

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In vigore dal 5 set 1974
1. L'autorità competente non deciderà un'adozione se non ha acquisito la certezza che l'adozione avvenga nell'interesse del minore. 2. In ogni caso, l'autorità competente farà particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso. 3. Come regola generale, l'autorità competente non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l'adottante e il minore sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.
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