Convenzione›Parte II
Art. 6
6 / 28In vigore dal 5 set 1974
1. La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante.
2. La legge non può permettere una nuova adozione di un minore che in uno o più dei casi seguenti:
a) ove si tratti di un minore adottato dal coniuge dell'adottante;
b) ove il precedente adottante sia deceduto;
c) ove la precedente adozione sia stata annullata;
d) ove la precedente adozione sia terminata.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-6