Art. 6
ConvenzioneParte II

Art. 6

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In vigore dal 5 set 1974
1. La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante. 2. La legge non può permettere una nuova adozione di un minore che in uno o più dei casi seguenti: a) ove si tratti di un minore adottato dal coniuge dell'adottante; b) ove il precedente adottante sia deceduto; c) ove la precedente adozione sia stata annullata; d) ove la precedente adozione sia terminata.
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