Art. 26
ConvenzioneParte IV

Art. 26

26 / 28
In vigore dal 5 set 1974
Ogni Parte contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa nomi ed indirizzi delle autorità alle quali potranno essere trasmesse le domande previste all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-26