Art. 24
ConvenzioneParte IV

Art. 24

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In vigore dal 5 set 1974
1. Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda più tipi di adozione avrà la facoltà di applicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell' e dei paragrafi 2 e 3 dell' della presente convenzione. 2. La Parte contraente che si avvarrà di tale facoltà lo notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o all'atto di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell' della presente Convenzione, nella quale indicherà le modalità in base alle quali eserciterà tale facoltà. 3. Detta Parte contraente potrà cessare di esercitare tale facoltà, dandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
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