Art. 23
ConvenzioneParte IV

Art. 23

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In vigore dal 5 set 1974
1. Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente convenzione. 2. Ogni Parte contraente potrà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente convenzione, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali. 3. Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall' della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-23