Convenzione›Parte IV
Art. 22
22 / 28In vigore dal 5 set 1974
1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.
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