Art. 21
ConvenzioneParte IV

Art. 21

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In vigore dal 5 set 1974
1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-21