Convenzione›Parte II
Art. 14
14 / 28In vigore dal 5 set 1974
Allorchè le indagini svolte in applicazione degli della presente convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di un'altra Parte contraente, detta Parte contraente dovrà fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autorità potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-14