Art. 13
ConvenzioneParte II

Art. 13

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In vigore dal 5 set 1974
1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore età, l'adozione non potrà essere revocata che per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge. 2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui: a) l'adozione è nulla; b) l'adozione è terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.
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