Convenzione›Parte II
Art. 13
13 / 28In vigore dal 5 set 1974
1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore età, l'adozione non potrà essere revocata che per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.
2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:
a) l'adozione è nulla;
b) l'adozione è terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-13