Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 ago 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972.
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