Art. 9
AccordoTitolo I

Art. 9

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In vigore dal 25 ago 1974
1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere regolata in conformità con le disposizioni dell', sia tra le autorità aeronautiche sia tra i Governi delle Parti contraenti, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale. 2. Tale tribunale sarà composto di tre membri. Ognuno dei due Governi designerà un arbitro, questi due arbitri si metteranno d'accordo per la designazione di un cittadino di uno Stato terzo come presidente. Se nel termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi avrà proposto il regolamento arbitrale della controversia, i due arbitri non siano stati designati, o se nel corso del mese seguente gli arbitri non si siano messi d'accordo per la designazione di un presidente, ciascuna Parte contraente potrà chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle necessarie designazioni. 3. Il tribunale arbitrale decide, qualora non riesca a risolvere la controversia in via amichevole, a maggioranza dei voti. Fino a che le Parti contraenti non convengono nulla in contrario, esso stabilisce i propri principi di procedura e fissa la propria sede. 4. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle misure provvisorie che potranno essere emanate nel corso dell'istanza e così pure alla decisione arbitrale, quest'ultima venendo considerata in tutti i casi come definitiva. 5. Se una delle Parti contraenti non si conforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potrà, per il periodo di durata di tale inosservanza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa abbia accordato, in virtù del presente accordo, alla Parte contraente in difetto. Ciascuna Parte contraente provvederà alla remunerazione dell'attività del proprio arbitro ed alla metà della remunerazione del presidente designato.
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