Art. 7
AccordoTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 25 ago 1974
Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, chiedere una consultazione tra le autorità competenti delle due Parti contraenti per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo annesso. Tale consultazione comincerà, al più tardi, entro sessanta giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta. Le modifiche che si sarà deciso di apportare al presente accordo ed al suo annesso entreranno in vigore dopo che siano state confermate mediante uno scambio di note per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-7