Accordo›Titolo I
Art. 5
5 / 20In vigore dal 25 ago 1974
1. Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, ovvero relativi all'esercizio e alla navigazione dei suddetti aeromobili durante la loro presenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa dell'altra Parte contraente.
2. Le leggi e regolamenti di uno Stato contraente che regolano, sul proprio territorio, l'entrata o l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportate dagli aeromobili, così come le leggi ed i regolamenti relativi alle formalità di ingresso, di uscita, di immigrazione, di passaporto, di dogana, di sanità, devono essere osservati dai suddetti passeggeri o equipaggi ovvero per le suddette merci, all'entrata, all'uscita o all'interno del territorio di tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-5