Art. 4
AccordoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 25 ago 1974
I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scaduti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'annesso allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate o convalidate a propri cittadini dall'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-4