Art. 16
AccordoTitolo II

Art. 16

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In vigore dal 25 ago 1974
1. Le imprese aeree designate indicheranno alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, al più tardi sessanta giorni prima dell'inizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aeromobili impiegati e gli orari previsti. La stessa regola è valida per le variazioni successive. 2. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno, dietro richiesta, alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, tutti i dati statistici regolari o altri dell'impresa designata, che possano essere ragionevolmente richiesti per controllare la capacità di trasporto offerta dall'impresa designata dalla prima Parte contraente. Tali statistiche conterranno tutti i dati necessari per determinare il volume nonché l'origine e la destinazione del traffico.
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