Accordo›Titolo II
Art. 14
14 / 20In vigore dal 25 ago 1974
Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno avere assicurato un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di eguali possibilità per l'esercizio dei servizi concordati.
Esse dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i reciproci interessi al fine di non ostacolare indebitamente i rispettivi servizi.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-14