Art. 13
AccordoTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 25 ago 1974
In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale concernente la creazione da parte di due o più Stati di organizzazioni di esercizio in comune o di organismi internazionali di esercizio. Il Governo della Repubblica italiana accetta che il Governo della Repubblica del Senegal, in conformità agli ed agli allegati del trattato relativo ai trasporti aerei in Africa firmato dal Senegal a Yaoundè il 28 marzo 1961, si riserva il diritto di designare la Società Air Afrique come strumento da lui prescelto per l'esercizio dei servizi concordati.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-13