Art. 11
AccordoTitolo II

Art. 11

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In vigore dal 25 ago 1974
L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformità alle disposizioni del presente accordo beneficerà, nell'esercizio dei suoi servizi internazionali: a) del diritto di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente; b) del diritto di effettuare scali non commerciali su tale territorio; c) del diritto d'imbarcare e di sbarcare traffico internazionale, sul detto territorio, sulle rotte specificate nell'annesso, di passeggeri, di merci e di posta.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-11