Accordo›Titolo II
Art. 11
11 / 20In vigore dal 25 ago 1974
L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformità alle disposizioni del presente accordo beneficerà, nell'esercizio dei suoi servizi internazionali:
a) del diritto di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;
b) del diritto di effettuare scali non commerciali su tale territorio;
c) del diritto d'imbarcare e di sbarcare traffico internazionale, sul detto territorio, sulle rotte specificate nell'annesso, di passeggeri, di merci e di posta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-11