Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972.
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Accordo
titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO AL TRASPORTO AEREO Art. 2 Articolo 2 Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo annesso: 1. Il termine Art. 3 Articolo 3 1. Gli aeromobili impiegati per il traffico internazionale dall'impresa di tras Art. 4 Articolo 4 I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate Art. 5 Articolo 5 1. Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso ed Art. 6 Articolo 6 Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare all'impresa design Art. 7 Articolo 7 Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, chiedere una consultazione tr Art. 8 Articolo 8 Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, notificare all'altra Parte co Art. 9 Articolo 9 1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicaz titolo II SERVIZI CONCORDATI
Art. 10 Articolo 10 Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica del S Art. 11 Articolo 11 L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformità alle disposizio Art. 12 Articolo 12 1. Fatta riserva delle disposizioni del precedente articolo 6, ciascuna Parte Art. 13 Articolo 13 In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazion Art. 14 Articolo 14 Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno avere assicurato un t Art. 15 Articolo 15 1. L'esercizio dei servizi fra il territorio italiano ed il territorio senegal Art. 16 Articolo 16 1. Le imprese aeree designate indicheranno alle autorità aeronautiche delle du Art. 17 Articolo 17 Le due Parti contraenti convengono di consultarsi ogniqualvolta sarà necessari Art. 18 Articolo 18 1. Le tariffe di ciascun servizio concordato saranno fissate a dei tassi ragio Art. 19 Articolo 19 Il presente accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo la data alla quale Art. 20 Articolo 20 Il presente accordo ed il suo annesso saranno comunicati all'Organizzazione de Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
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