Art. 29 · LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

Art. 29

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 21 feb 1979
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt .
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