Art. 11 · LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

Art. 11

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile lino alla distanza di metri 1,50 dalle rotaie. Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purchè non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili. Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarità dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.
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