Art. 3 · LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

Art. 3

LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

In vigore dal 21 giu 2000
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164 . La concessione di stoccaggio è accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione. La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi. Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613. Il trasferimento della concessione . . . di stoccaggio è consentito solo . . . previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . .
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