Art. 3 · LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

Art. 3

LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

In vigore dal 6 gen 1980
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall', per il comune capoluogo della provincia.
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