Art. 1 · LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

Art. 1

LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

In vigore dal 6 gen 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti: 1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000; 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000; 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000; 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000; 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000; 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000; 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000; 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000; 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000; 10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000; 11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.
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