Convenzione
Art. XI
42 / 45Durata
In vigore dal 8 giu 1974
Articolo XI
Durata
La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore dell' della detta convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-xi