Convenzione
Art. IX
40 / 45Applicazione provvisoria
In vigore dal 8 giu 1974
Articolo IX
Applicazione provvisoria
La Comunità economica europea e i suoi Stati membri, nonché ogni altro Governo dei Paesi di cui all', possono depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione sul commercio del grano del 1971. Ogni altro Governo la cui domanda di adesione venga approvata può anche depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. La Comunità economica europea e i suoi Stati membri, nonché ogni Governo che depositi una tale dichiarazione, applicano provvisoriamente la presente convenzione e sono ritenuti provvisoriamente parti della convenzione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-ix