Art. III · Comitato di assistenza alimentare
Convenzione

Art. III

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Comitato di assistenza alimentare

In vigore dal 8 giu 1974
Articolo III Comitato di assistenza alimentare 1. Verrà istituito un Comitato di assistenza alimentare che sarà composto dei Paesi elencati al paragrafo 2 dell'articolo II della presente convenzione. Il Comitato nominerà un presidente e un vice presidente. 2. Il Comitato potrà, ove la situazione lo giustifichi, invitare i rappresentanti del Segretariato di altre organizzazioni internazionali cui possano partecipare solo i Governi che sono anche membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o suoi istituti specializzati a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori. 3. Il Comitato: a) riceverà regolarmente dai Paesi membri dei rapporti sulle somme, la composizione, le modalità di distribuzione e le condizioni dei contributi all'assistenza alimentare che forniscono in base alla presente convenzione. b) esaminerà continuamente gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in contanti, tenendo particolarmente conto dell'obbligo che figura al paragrafo 7 dell'articolo II e che riguarda gli acquisti di cereali effettuati nei Paesi in via di sviluppo partecipanti. 4. Il Comitato: a) esaminerà il modo in cui gli obblighi sottoscritti in base al programma di assistenza alimentare sono stati adempiuti; b) procederà ad un regolare scambio di informazioni sul funzionamento delle disposizioni sull'assistenza alimentare adottate in base alla presente convenzione e in particolare, quando le informazioni corrispondenti saranno disponibili, sui suoi effetti sulla produzione alimentare dei Paesi beneficiari. Il Comitato farà, se necessario, un rapporto. 5. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato può ricevere delle informazioni dai Paesi beneficiari e consultare detti Paesi.
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