Convenzione
Art. I
32 / 45Oggetto
In vigore dal 8 giu 1974
CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA ALIMENTARE DEL 1971
Articolo I
Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di un programma di assistenza alimentare a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, grazie ai contributi raccolti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-i