Art. 29 · Notifiche da parte del Governo depositario
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Art. 29

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Notifiche da parte del Governo depositario

In vigore dal 8 giu 1974
Notifiche da parte del Governo depositario Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione, nonché ogni notifica ed ogni preavviso ricevuti in conformità delle disposizioni dell' ed ogni dichiarazione e notifica ricevute conformemente alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-29