Art. 28 · Applicazione territoriale
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Art. 28

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Applicazione territoriale

In vigore dal 8 giu 1974
Applicazione territoriale 1. Ogni Governo può, all'atto della firma o della ratifica dell'accettazione, dell'approvazione, dell'applicazione provvisoria della presente convenzione o della propria adesione, dichiarare che i propri obblighi, in base alla presente convenzione, non si applicano ad uno o a più territori di cui curi le relazioni internazionali. 2. Ad eccezione dei territori per i quali è stata fatta una dichiarazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e gli obblighi assunti da ogni Governo in base alla presente convenzione si applicano a tutti i territori di cui tale Governo curi le relazioni internazionali. 3. Ogni membro può, in ogni momento dopo la propria ratifica, accettazione, approvazione o applicazione provvisoria della presente convenzione od adesione, dichiarare mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America che i diritti e gli obblighi assunti ai sensi della presente convenzione si applicano ad uno o più dei territori per i quali ha fatto una dichiarazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 4. Ogni membro può, mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, fare cessare l'applicazione della presente convenzione per uno o più territori di cui curi le relazioni internazionali. 5. Quando un territorio al quale si applica la presente convenzione in base ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo diviene indipendente, il Governo di tale territorio può, nei ventiquattro giorni successivi al conseguimento della propria indipendenza, dichiarare mediante notifica al Governo degli Stati Uniti d'America che egli ha assunto i diritti e gli obblighi di parte della presente convenzione. Esso diviene parte della presente convenzione a partire dalla data di tale notifica. 6. Ai fini della ridistribuzione dei voti conformemente all', ogni modifica apportata all'applicazione della presente convenzione in base al presente articolo è ritenuta modifica apportata alla partecipazione alla presente convenzione se le circostanze lo richiedono.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-28