Accordo
Art. 26
26 / 45Entrata in vigore
In vigore dal 8 giu 1974
Entrata in vigore
1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, alle seguenti condizioni:
a) il 18 giugno 1971 per tutte le disposizioni diverse da quelle contenute negli articoli da 3 a 9 compresi e 21, e
b) il 1 luglio 1971 per gli articoli da 3 a 9 compresi e 21, purchè tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria siano stati depositati non oltre il 17 giugno 1971 a nome di Governi rappresentanti dei membri esportatori che detengano almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti dei membri importatori che detengano almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B.
2. La presente convenzione entra in vigore, per ogni Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo il 18 giugno 1971, conformemente alle disposizioni relative della presente convenzione, alla data del detto deposito, restando inteso che nessuna delle parti della detta convenzione entrerà in vigore per tale Governo prima che essa entri in vigore per altri Governi in base ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo.
3. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o le dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore tra i Governi che avranno depositato degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-26