Accordo
Art. 25
25 / 45Adesione
In vigore dal 8 giu 1974
Adesione
1. Ogni Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, del 1971, o il Governo di ogni paese parte della convenzione sul commercio del grano del 1967 può, sino al 17 giugno 1971 incluso, aderire alla presente convenzione, restando inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine ad ogni Governo che non abbia deposto il proprio strumento entro tale data.
2. Dopo il 17 giugno 1971 ogni Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971 potrà aderire alla presente convenzione alle condizioni che il Consiglio riterrà convenienti, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi dei voti espressi dai membri importatori.
3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
4. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, di membri elencati negli allegati A o B, ogni membro il cui Governo abbia aderito alla presente convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio conformemente al presente articolo sarà ritenuto indicato nell'allegato relativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-25