Art. 23 · Ratifica, accettazione, approvazione
Accordo

Art. 23

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Ratifica, accettazione, approvazione

In vigore dal 8 giu 1974
Ratifica, accettazione, approvazione La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione e all'approvazione di ogni Governo firmatario conformemente alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 17 giugno 1971, restando tuttavia inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine ad ogni Governo firmatario che non abbia deposto entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-23