Art. 21 · Prezzi e diritti e doveri relativi
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Art. 21

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Prezzi e diritti e doveri relativi

In vigore dal 8 giu 1974
Prezzi e diritti e doveri relativi Al fine di assicurare il rifornimento del grano e della Farina di grano ai membri importatori, nonché gli sbocchi per il grano e per la farina di erano dei membri esportatori a prezzi equi e stabili, il Consiglio esamina in tempo utile le questioni relative ai prezzi, nonché i diritti e i doveri ad essi connessi. Quando appaia che tali questioni siano suscettibili di negoziati fruttiferi in vista di una loro applicazione nel corso della durata della presente convenzione, il Consiglio prega il Segretario generale dell'UNCTAD di indire una conferenza di negoziati.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-21