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Art. 16
16 / 45Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato
In vigore dal 8 giu 1974
Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato
1. Il Comitato esecutivo elegge un Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato, composto di rappresentanti tecnici di non più di cinque membri esportatori e di non più di cinque membri importatori. Il Presidente del Sottocomitato consultivo è nominato dal Comitato esecutivo.
2. Il Sottocomitato consultivo controlla sempre la situazione corrente del mercato e ne informa il Comitato esecutivo conformemente alle disposizioni dell'. Il Sottocomitato consultivo, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto di tutte le osservazioni che gli siano rivolte da ogni membro esportatore.
3. Ogni membro che non fa parte del Sottocomitato consultivo può partecipare alla discussione di ogni questione di cui venga investito il Sottocomitato consultivo, ogni volta che quest'ultimo ritenga che gli interessi del membro in questione siano direttamente in gioco.
4. Il Sottocomitato consultivo dà dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione, nonché su tutte le altre questioni che gli possono essere trasmesse dal Consiglio o dal Comitato esecutivo, ivi comprese quelle che il Consiglio può sottoporgli ai sensi dell' della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-16