Accordo
Art. 14
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In vigore dal 8 giu 1974
Decisioni
1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori conteggiati separatamente.
2. Ogni membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in base alle disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-14