Art. 13 · Sede, sessioni e quorum
Accordo

Art. 13

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Sede, sessioni e quorum

In vigore dal 8 giu 1974
Sede, sessioni e quorum 1. La sede del Consiglio è a Londra, salvo decisione contraria del Consiglio. 2. Il Consiglio si riunisce nel corso di ogni annata agricola almeno una volta per semestre ed in ogni momento su decisione del Presidente o come richiedono le disposizioni della presente convenzione. 3. Il Presidente convoca una sessione del Consiglio se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri, o b) da uno o più membri detentori in totale del dieci per cento almeno dell'insieme dei voti, o c) dal Comitato esecutivo. 4. Ad ogni riunione del Consiglio, la presenza di delegati che possiedano, prima di ogni adattamento del numero dei voti in base all', la maggioranza dei voti a disposizione dei membri esportatori e la maggioranza dei voti a disposizione dei membri importatori, è necessaria per costituire il quorum.
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