Accordo
Art. 13
13 / 45Sede, sessioni e quorum
In vigore dal 8 giu 1974
Sede, sessioni e quorum
1. La sede del Consiglio è a Londra, salvo decisione contraria del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce nel corso di ogni annata agricola almeno una volta per semestre ed in ogni momento su decisione del Presidente o come richiedono le disposizioni della presente convenzione.
3. Il Presidente convoca una sessione del Consiglio se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri, o b) da uno o più membri detentori in totale del dieci per cento almeno dell'insieme dei voti, o c) dal Comitato esecutivo.
4. Ad ogni riunione del Consiglio, la presenza di delegati che possiedano, prima di ogni adattamento del numero dei voti in base all', la maggioranza dei voti a disposizione dei membri esportatori e la maggioranza dei voti a disposizione dei membri importatori, è necessaria per costituire il quorum.
Storico versioni
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