Accordo
Art. 10
10 / 45Costituzione del Consiglio
In vigore dal 8 giu 1974
Costituzione del Consiglio
1. Il Consiglio internazionale del grano, costituito in base all'accordo internazionale sul grano del 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.
2. Ogni membro esportatore o importatore è membro votante del Consiglio e può essere rappresentato alle riunioni da un delegato, dei supplenti e dei consiglieri.
3. Ogni organizzazione intergovernativa che il Consiglio avrà deciso di invitare ad una o a più riunioni potrà delegare un rappresentante, che assisterà a tali riunioni senza diritto di voto.
4. Il Consiglio elegge un presidente e un vice-presidente che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le funzioni di presidente.
Storico versioni
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