Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 11 mag 1974
Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1974 LEONE RUMOR - ZAGARI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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