Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 apr 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1974 LEONE RUMOR - TANASSI - MORO - ZAGARI - TAVIANI - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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