Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 apr 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 aprile 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI - MORO - ZAGARI - TAVIANI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-03;107#art-1