Art. 5 · LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

Art. 5

LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

In vigore dal 10 apr 1974
Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma. Il veterinario provinciale può nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia. Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1974 LEONE RUMOR - GUI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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