Art. 3 · LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

Art. 3

LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

In vigore dal 10 apr 1974
Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della licenza elementare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-03-11;74#art-3