Art. 1 · LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

Art. 1

LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

In vigore dal 13 feb 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti: a) da veterinari iscritti all'albo professionale; b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell', operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purchè convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme
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