Art. 97 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 97

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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