Art. 92 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 92

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 35.000.000.000.
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